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Autovelox: è necessaria l'omologazione


Per la validità degli accertamenti effettuati a mezzo di autovelox, tali apparecchi devono essere soggetti a debita omologazione. 

A stabilirlo è il Giudice di Pace di Pescara che con la sentenza n. 1152 del 14 settembre 2021, la quale fa seguito alle altre centinaia di pronunce emesse sempre dal GOP di Pescara con riferimento ad altrettante multe elevate dal Comune di Bussi sul Tirino per le medesime presunte violazioni del CDS, ha stabilito ancora un volta, che l'apparecchio di rilevamento della velocità deve essere debitamente omologato per poter essere legittimamente utilizzato, accogliendo così il ricorso proposto, con il patrocinio dell'Avv. Prof.ssa Ludovici Carlotta del Foro di L'Aquila, da un utente della strada vittima del famigerato "autovelox di Bussi" e raggiunto da più contravvenzioni che prevedevano sia la decurtazione dei punti che la sanzione pecuniaria, tutte annullate. 

In particolare il proprietario del mezzo "fotografato", tra gli altri motivi di ricorso, ha avanzato quello inerente la mancata omologazione del velox modello "Velocar Red & Speed Evo - R".

Il Comune di Bussi, costituitosi in giudizio, si è difeso sostenendo che l'autovelox in questione è stato sottoposto ad approvazione dal parte del MIT, specificando che le procedure di approvazione ed omologazione sono sostanzialmente simili e complementari. 

Ebbene, il Giudice di Pace Pescarese ha ribadito che le due procedure, ossia quella dell'approvazione e quella dell'omologazione dell'autovelox, sono diverse e che solo all'art. 142, comma 6, del C.d.S. è specificato che i dispositivi di rilevamento della velocità devono essere debitamente omologati.

Infatti, tenendo a mente l'orientamento nomofilattico sul tema, è agevole evincere che, in virtù dell'art. 142, comma 6, Cds, sono considerate fonti di prova - al fine della determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità - le risultanze di apparecchiature debitamente omologate anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su determinati tratti di strada. L'apparecchiatura Velocar Red&Speed - Evo - R, usata per l'accertamento di cui si discute, in modalità automatica, in assenza dell'agente accertatore, non risulta, di contro, omologata bensì approvata, ad onta del lapalissiano dettato normativo [omissis].

Va osservato che la Corte Costituzionale ha ribadito che sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate e ha spiegato che la disposizione realizza in modo non implausibile e non irragionevole un bilanciamento tra la tutela della sicurezza stradale e quella delle situazioni soggettive dei sottoposti alle verifiche. 

Secondo la Consulta, il bilanciamento realizzato dall'art. 142 del C.d.s. ha per oggetto, da un lato, interessi pubblici e privati estremamente rilevanti quali la sicurezza della circolazione, la garanzia dell'ordine pubblico, la preservazione dell'integrità fisica degli individui, la conservazione dei beni e, dall'altro, valori altrettanto importanti quali la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato. Detto bilanciamento si concreta attraverso una sorta di presunzione, fondata sull'affidabilità dell'omologazione e della taratura dell'autovelox, che consente di non ritenere pregiudicata oltre un limite ragionevole la certezza della rilevazione e dei sottesi rapporti giuridici. Proprio la custodia e la conservazione di tale affidabilità costituisce il punto di estrema tensione entro il quale la certezza dei rapporti giuridici e il diritto di difesa del sanzionato non perdono la loro ineliminabile ragion d'essere. Siffatti principi, così come richiamati nella sentenza del Giudice di Pescara, sono stati ribaditi dalla Corte di Cassazione, Sez. 2, ordinanza n. 22499/2018 e dalla Corte di Cassazione, Sez. 6, ordinanza n. 11869/2020, le quali hanno spiegato come, a seguito dellapronuncia sopra richiamata del Giudice delle Leggi n. 113/2015 "attualmente anche i controlli periodici di funzionamento e taratura (così come l'omologazione) costituiscono condizioni imprescindibili affinchè gli accertamenti tramite le dette apparecchiature possono acquistare efficacia probatoria privilegiata ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs 258/1992".

Si legge ancora in sentenza che la procedura di omologazione è diversa da quella dell'approvazione, come precisato dall'art. 192 reg. att. Cds. Le due procedure non sono affatto equipollenti e non risultano avere la medesima finalità; quindi sono diverse e solo all'art. 142, comma 6, del C.d.S. è specificato che i dispositivi di rilevamento della velocità devono essere debitamente omologati. L'omologazione non è invece richiesta per rilevare le altre infrazioni del Codice della Strada tra le quali l'art. 146 del C.d.S.

Difatti, è lo stesso art. 192 del Regolamento del Codice della Strada, che definisce in modo dettagliato, le due diverse procedure da seguire per ottenere l'omologazione e l'approvazione, così seguendo l'una, l'apparecchiatura sarà da considerarsi "omologata" e, seguendo l'altra, l'apparecchiatura sarà da considerarsi meramente "approvata", giungendo quindi a differenti provvedimenti conclusivi, facenti capo a due Ministeri diversi. 

Tale norma statuisce, come si legge nella sentenza in parola, che l'omologazione consiste nell'accertamento della rispondenza e dell'efficacia dell'oggetto alle prescrizioni stabilite dal suddetto regolamento e viene affidata all'ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei Lavori pubblici e viene operata dal MISE mentre la seconda ricorre qualora la richiesta sia relativa a elementi per i quali il regolamento non statuisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni e l'approvazione viene adottata con determinazione dirigenziale del MIT. 

Ed il fatto che si tratta di due procedure affatto equipollenti tra loro, che quindi necessariamente conducono, a rigor di logica, a due risultati differenti è ricavabile agevolmente anche dalla circostanza che ad attivare l'una piuttosto che l'altra sono due ministeri diversi, ossia il M.I.T. per la mera approvazione ed il MISE per l'omologazione dell'autovelox.  

L'art. 142, comma 6, del Codice della Strada, norma cardine in materia, statuisce senza alcun equivoco, che le apparecchiature utilizzate per la determinazione dell'osservanza dei limiti di velocità devono essere omologate e non semplicemente approvate; infatti, i due concetti e le procedure sono differenti, sicché l'una non si potrà utilizzare in luogo dell'altra. 

In buona sostanza per il G.O.P. di Pescara un autovelox non debitamente omologato non è attendibile nella rilevazione della velocità. 

Tale pronuncia si conforma alle centinaia di sentenze di accoglimento dei ricorsi presentati dagli utenti della strada avverso contravvenzioni elevate a mezzo dell'autovelox sito nel Comune di Bussi Sul Tirino emesse dai Giudici di Pace di Pescara, per lo più patrocinati dall'Avv. Ludovici Carlotta, a mezzo delle quali i medesimi hanno statuito che l'infrazione non può sussistere in quanto l'apparecchio de quo non è stato sottoposto a procedura di omologazione, di talchè questo non è uno strumento attendibile nei rilevamenti della velocità dei veicoli.

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